Le cautele delle leggi erano anche maggiori nelle cose contenziose. La giurisdizione del viceré in queste non in altro modo si esercitava che pel mezzo del magistrato supremo; onde la sua presidenza in quel corpo era meglio indiritta a render più venerevole la magistratura che ad allargare la podestà viceregia [1361] . Nelle cause criminali nelle quali l'arbitrio delle grazie fu sempre riservato al supremo potere, quest'arbitrio era ridotto ad angusti termini; né permettevasi ai viceré nissuna indulgenza verso i delinquenti, se primieramente non erano stati i rei sentenziati e se la parte offesa non rimetteva le ingiurie [1362] . Col qual mezzo si prendea guardia acciò i viceré non cancellassero con un condono immaturo i misfatti che non conosceano abbastanza; o con un condono pericoloso lasciassero vivo fra i popolani il fomite delle private vendette.
Cansato in tal modo nelle cose di governo il rischio dell'immaturità, nelle cose di dritto individuale, quello del favore, innalzavansi le cautele a far sì che anche nei negozi pei quali s'invocava la spiegazione del sovrano volere, non fosse la sola proposizione dei viceré quella che dovesse influire alle deliberazioni. Stanziavasi a tal fine che ogni qual volta vacasse nel regno qualche prelatura o dignità ecclesiastica nella quale spettasse alla corona il padronaggio, come nei casi nei quali si dovesse procedere all'elezione dei ministri regii d'ogni maniera, desse il magistrato supremo per scritto il suo avviso sopra le persone più degne di esser presentate alla considerazione del re; e queste scritture fossero prontamente inviate alla corte [1363] .
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