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      Da ciò nasceva veramente la necessità di provvidenze estreme e di rigori tali, che in tempi e condizioni diverse si leggerebbero con orrore nella legislazione di un popolo incivilito.
      Accrescevano la mole dei vantaggi i provvedimenti presi dal governo italico intorno ai matrimonii considerati siccome contratto civile, concedendo libertà agli sposi d'invocare o far senza della sanzione religiosa; ammesso parimente il divorzio, impedimento a scandali e danni maggiori; la condanna portante la morte civile giudicata legittima causa allo scioglimento del matrimonio. Si abolirono le primogeniture, e si vollero i beni ugualmente divisi tra i figliuoli di un medesimo padre, non esclusi i naturali; sottoposte all'approvazione del governo le donazioni ai luoghi pii, ai comuni e simili; guarentita la libertà personale al debitore di buona fede che nelle imprese commerciali avesse patito sciagura, ma obbligato verso i creditori nei beni acquistati o ereditati anche dopo il fallimento giuridicamente riconosciuto. Cresceva col tempo l'opera de' buoni; e molte migliorate parti, non solo del codice di commercio, ma del codice penale del regno d'Italia, mostrarono la perizia del ministro Luosi, dottissimo in giurisprudenza, e sommo conoscitore delle usanze degl'Italiani.
      Per quello che spetta il codice che diciamo di procedura criminale, si ritenne benefizio della nuova legislazione il pubblico dibattimento; di quello di procedura civile si biasimavano lo spirito non dissimulato di finanziero guadagno, la mole soverchia degli atti e talora anche di forme, il corso troppo lungo e molesto d'indagini giuridiche.


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-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





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