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      14. La camera dei rappresentanti vien composta di tre cittadini eleggibili per ogni cento mila anime di popolazione, dall'etā di anni trenta compiti, e possedenti un censo elettorale, che verrā ulteriormente fissato dal congresso costituente.
      15. La prima adunanza legislativa prenderā il titolo di congresso costituente; essa dovrā riempiere le lacune dell'atto costituzionale, spiegarne e fissarne le ambiguitā e dubbiezze: ma non potrā in conto alcuno allontanarsi dalle basi poste qui sopra e nel seguito.
      16. Tutti i culti, attualmente esistenti, sono liberi e protetti egualmente.
      17. La libertā della stampa č garantita, senza che veruna restrizione preventiva possa esservi introdotta.
      18. Le imposizioni devono esser votate annualmente.
      19. Nissun forestiere, ancorchč naturalizzato, potrā far parte nč dell'una nč dell'altra camera, e neppure i figli dei forestieri.
      20. Viene espressamente derogato all'articolo precedente, in favore degli esteri che avranno combattuto per lo stabilimento dell'impero romano, se necessita una guerra qualunque, semprechč ottenessero la loro naturalizzazione; ma non potranno essere eletti che cinque anni almeno dopo la loro naturalizzazione, nč esser naturalizzati prima del terzo anno che succederā alla pace.
      21. L'Imperatore dei Romani non potrā in conto alcuno esser chiamato a regnare su di altri popoli, nč accumulare altri titoli, qualunque si fossero, sotto pena di decadenza; lo stesso avrā luogo a riguardo del principe dell'impero e della principessa imperiale.


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-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





Imperatore Romani