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      38. Nessuno dei principi della famiglia imperiale potrā occupare impieghi d'amministrazione civile, militare o giudiziaria, esser ministro a' portafogli, ministro di Stato, nč ambasciatore, vescovo o arcivescovo provvisto: ma potranno essi, all'etā di venticinque anni compiti, comandare le armate di terra e navali, ed esser rivestiti, alla loro maggioritā, d'un grado militare.
      39. I principi sono membri del Senato per diritto della loro nascita, ma non possono assistere alle sedute prima di aver compiti venti anni, nč aver voce deliberativa prima di venticinque.
      40. I membri dell'ordine giudiziario sono irremovibili dopo la loro nomina, e dopo di avere prestato giuramento di fedeltā alla costituzione ed alla dinastia imperiale.
      41. Veruno del membri dell'una come dell'altra camera, non potrā occupare impieghi mobili, e sarā tenuto di scegliere.
      42. Il diritto di far grazia appartiene all'imperatore, meno che di diminuir le pene: ma riguardo al delitto di tradimento, non potrā esercitarlo che per la permuta della pena di morte in quella che viene immediatamente dopo nelle leggi penali.
      43. Il sistema decimale delle monete, pesi e misure lineari ed itinerarie ed altre, viene adottato uniformemente per tutta l'estensione dell'impero.
      44. I cinque codici di Francia sono provvisoriamente adottati, finchč la commissione legislativa abbia proposto, ed i legislatori abbiano adottato i cambiamenti che verranno giudicati esser convenevoli.
      45. I beni nazionali e le vendite fatte sono inviolabili.


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-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





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