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      Le leggi debbono essere uguali per tutti, nč in ciō prevale diversitā di nascita, di classe o di condizione; dovrebbe anzi la pena maggiormente gravare coloro, che obbligati dai proprii doveri a dare i primi esempii del giusto e dell'onesto, volgono spesso le spalle alla severitā de' precetti divini per assidersi coi mondani al banchetto della gioia e della nequizia. Molti buoni principii contenevano infine le regole fissate alla giustizia criminale; offese nondimeno anche queste da importanti eccezioni, fra le quali quella dell'inquisizione o tribunale del Santo Uffizio, tristizia del nostro tempo e della nostra nazione.
      Nč meno da lodarsi (e buone certo sarebbero state, se non le avesse guaste l'azione dei governatori delle province) erano le disposizioni prese in Roma per riordinare i Comuni; in ognuno de' quali s'instituė un consiglio per deliberare, composto dei possidenti del luogo, degli uomini di lettere, dei negozianti, di tutti coloro che esercivano arti non vili e non sordide, dei deputati del clero, ed una magistratura per amministrare. Per le due cittā di Roma e Bologna si adottarono provvedimenti speciali. Non ebbe propriamente la prima ordinamento municipale, e solo ricuperō il suo senatore ed i conservatori; alla seconda non si vollero restituire nč il suo antico senato dei quaranta, nč quella parte che ancora conservava sul finire del secolo passalo dell'amministrazione del proprio Comune, che venne affidata al senatore ed a sei conservatori. Prometteva finalmente il governo di Roma con particolari parole del motu-proprio un regolamento di polizia, una cassa di ammortizzazione, codici, un regolamento sopra gli studii, provvidenze che favorissero negli Stati pontificii, ed altamente promuovessero l'agricoltura, le manifatture, il commercio, il progresso delle arti belle e liberali.


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-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





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