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      I primi saranno venduti, e il danaro che se ne caverà sarà dato a quelli che avranno sofferto in causa dell'insurrezione; il grano servirà al mantenimento delle truppe; i proprietarii e i loro intendenti (dei poderi più vicini!) saranno arrestati e tradotti davanti a un Consiglio di guerra; le loro famiglie saranno immediatamente espulse; il bestiame e gli strumenti aratorii del podere sul cui territorio il delitto fu commesso saranno distribuiti alla famiglia dell'ucciso e agli altri contadini.»
      Analoga legge nelle città. «Se un omicidio o un attentato - dice un'Ordinanza del Ministro della polizia, in data del 24 settembre da Varsavia - se un omicidio o un attentato d'omicidio è stato commesso sulla via pubblica e il colpevole non è stato arrestato, tutti coloro che furono testimonii oculari del fatto e non hanno fornito ogni possibile ajuto per arrestare il colpevole, saranno considerati come complici dell'omicidio, e puniti secondo tutto il rigore delle leggi militari.» Abbrevio. Se il colpevole cerca asilo in una casa e non è consegnato, la casa è occupata senza alcuna indennità, e gli abitanti espulsi. Se un delitto è commesso o tentato in una casa o in un cortile, e il reo non è consegnato, tutti gli abitanti della casa sono puniti secondo tutto il rigore delle leggi militari, e si prende possesso della casa e di tutto quanto vi si trova. Le stesse sanzioni penali incombono quando da una casa sia stato esploso un colpo, o sia essa stata il punto di partenza di un attentato qualunque.


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L'odissea della donna
di Tullo Massarani
Editore Forzani Roma
1907 pagine 356

   





Consiglio Ordinanza Ministro Varsavia