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      A simili conseguenze conduceva anche il diritto di ospitalità che accordava allo straniero il diritto di prendere domicilio in Roma e di fondarvi una famiglia e sotto questo aspetto dovevano esistere in Roma, fin da tempo immemorabile, le massime più liberali.
      Il diritto romano non riconosce nè qualità di beni ereditari, nè immobilità di beni giacenti e lascia che ogni individuo idoneo a disporre dei suoi averi ne disponga liberamente e senza restrizione in tempo di sua vita, e accorda a chiunque fosse stato in generale autorizzato, in grazia del diritto d'ospitalità, ad avere commercio con cittadini romani, e perciò anche allo straniero ed al cliente, il diritto illimitato di acquistare beni mobili, e, dall'epoca in cui gli immobili poterono diventare patrimonio privato, di acquistare in Roma anche beni immobili.
      Roma fu una città commerciale e dovette appunto il principio della sua fortuna al commercio internazionale ed all'aver concesso con sapiente larghezza il diritto d'ospizio ad ogni figlio nato da matrimonio ineguale, ad ogni liberto ed a qualunque forestiero che vi si recasse per accasarvisi stabilmente e si ponesse sotto l'egida di una famiglia romana.
      3 I domiciliati sotto la protezione dei comuni. I cittadini erano quindi da principio effettivamente i protettori; i clienti erano i protetti: ma come suol avvenire in tutti i comuni che restringono entro una chiusa sfera il loro diritto di cittadinanza, così anche a Roma, venendo innanzi cogli anni, crebbe sempre più la difficoltà di mantenere in armonia il diritto ideale ed immobile col fatto mutabile e positivo.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





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