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      Tutta la giurisdizione si trova raccolta nel comune, vale a dire nel re, il quale tiene giudizio o «comando» (ius) nei giorni di parlamento (dies fasti) nel tribunale (tribunal) del foro, sedendo sulla sedia curule (sella curulis)68, al suo lato stanno i littori (lictores), innanzi a lui l'accusato o le parti (rei). Prima di tutto è però il padrone che pronunzia il giudizio sui servi, il padre, il marito, o il più prossimo parente mascolino sulle donne; ma i servi e le donne non erano in origine considerati come membri del comune. La podestà del padre di famiglia poteva far concorrenza alla giurisdizione regia anche rispetto ai figli ed ai nipoti soggetti ai giudizi domestici; questa non era una vera giurisdizione, ma si considerava come una emanazione del diritto di proprietà spettante al padre sui figli. Non troviamo in nessun luogo traccia di una speciale giurisdizione delle famiglie, o di una qualunque giurisdizione signorile non derivata dalla regia. Per ciò che riguarda la giustizia fatta per giure privato, e particolarmente la vendetta del sangue, si riscontra forse ancora, come un'eco tradizionale di più antiche leggi, il principio che l'uccisione d'un assassino o di colui che protegge illegalmente un assassino, quando quest'uccisione sia stata perpetrata dai più prossimi parenti dell'assassinato, è giustificata; ma appunto le stesse tradizioni che ci riferiscono questa massima, ne recano la riprovazione69 e pare quindi che la prima vendetta del sangue sia stata soppressa in Roma assai presto in virtù dell'energia dell'autorità comunale.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





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