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      L'azione giudiziaria dà luogo ad azione pubblica o processo privato, secondo che sia il re a promuovere il giudizio o questo sia a domanda di chi si ritenga offeso.
      3 Delitti. Si pon mano ai processi per conto dello stato solo quando è messa in pericolo la pubblica sicurezza, e perciò, innanzi tutto, nel caso di tradimento della patria o di intelligenza coi nemici della patria (proditio), e di rivolta armata contro l'autorità (perduellio). Ma anche lo scellerato assassino (parricida), il sodomita, lo stupratore e violatore dell'onore delle vergini o delle donne, l'incendiario, il falso testimonio, colui che getta il mal occhio sulle messi, o che di notte tempo, senza avervi diritto, miete le biade sul campo posto sotto la custodia degli dei e del popolo, anche tutti questi delinquenti violano la pubblica pace e sono perciò considerati come rei d'alto tradimento.
      Il re apre il processo, ne regola l'andamento e pronuncia la sentenza dopo aver conferito coi consiglieri chiamati a prendervi parte. Ma egli può, dopo aver ordinato il processo, demandarne la continuazione e la decisione a' suoi luogotenenti, che d'ordinario sono scelti fra i membri del consiglio. Luogotenenti straordinari di questa specie sono i commissari per sentenziare intorno ai casi di sedizione (duoviri perduellionis). Luogotenenti permanenti pare che fossero anche gli inquisitori per gli omicidi (quastores parricidii), cui prima di tutto incombeva l'obbligo di rintracciare e di arrestare gli assassini, ed ai quali era commessa una specie di sorveglianza preventiva.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327