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      Ed in quel tempo saranno esistiti anche i tre magistrati della notte (tres viri nocturni o capitales), i quali erano incaricati della notturna vigilanza per gli incendi e per la sicurezza, e dell'ispezione dei supplizi, per cui fu loro concessa fin da principio una tale giurisdizione sommaria.
      Secondo le norme giuridiche, durante l'istruttoria si carcerava il reo; ciò non pertanto l'imputato poteva essere messo in libertà sotto malleveria. Soltanto contro gli schiavi si ricorreva alla tortura onde ottenerne per forza la confessione. Chi sia convinto di aver turbata la pubblica pace, sconta sempre colla vita il suo delitto; le pene di morte sono varie: il falso testimonio è precipitato dalla rocca; il ladro delle messi, appiccato; l'incendiario, abbruciato. Il re non può far grazia, ma lo può solo il comune; però il re può accordare o rifiutare al condannato il ricorso di grazia (provocatio).
      La pratica del diritto ammette inoltre che il delinquente condannato possa trovar grazia per intervento degli dei; colui che s'inginocchia dinanzi al sacerdote di Giove non può, quel giorno, essere battuto colle verghe; e se entra coi ceppi nella casa di lui dev'esserne sciolto; e il delinquente, che sulla via del patibolo s'incontra a caso in una delle sante vergini di Vesta, ha salva la vita.
      Spetta al re, d'infliggere, a suo giudizio, delle multe a favore dello stato per disordini e trasgressioni di polizia; esse consistono in un certo numero (da cui la parola multa) di buoi o di pecore.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





Giove Vesta