Pagina (211/327)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Nel danno (iniuria) recato al corpo e alle cose il danneggiato, ne' casi di lieve momento, doveva accontentarsi del risarcimento; ma se si trattava della perdita d'un membro, il mutilato poteva esigere occhio per occhio, dente per dente.
      La proprietà privata è sempre fondata direttamente o indirettamente sull'assegnazione fatta dallo stato di singole cose a singoli cittadini, e principalmente se trattasi di proprietà fondiaria, la quale deriva dalla attribuzione di determinate porzioni delle terre comunali ai singoli cittadini, per cui soltanto il cittadino e chi dal comune era in questo caso pareggiato al cittadino, è capace di possedere. Anzi, siccome la terra aratoria presso i Romani continuò ad essere per lungo tempo coltivata in comune, e fu divisa soltanto in un'epoca proporzionalmente più recente, così la nozione della proprietà privata non si formò sui beni immobili ma sullo «stato degli schiavi e del bestiame» (familia pecuniaque).
      Ogni proprietà passa libera da mano in mano: il diritto romano non fa un'essenziale differenza tra beni mobili e beni immobili, e non riconosce nei figli o in altri parenti alcun diritto assoluto sui beni paterni e di famiglia. Ma il padre non può di suo arbitrio privare i figli del loro diritto ereditario, poichè egli non può sciogliersi dalla patria potestà, nè fare un testamento in questo senso, senza l'assenso di tutto il comune, il quale poteva rifiutarlo, ed in simili casi vi si è spesse volte, rifiutato.
      Il padre poteva però durante la sua vita prendere delle misure dannose pei figli, poichè la legge era parca nelle limitazioni personali del proprietario, e concedeva in generale ad ogni uomo adulto la facoltà di disporre liberamente dei suoi beni.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





Romani