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      Considerando tutte queste istituzioni la cui compilazione deve risalire a circa mezzo secolo prima della cacciata dei re, e la cui esistenza può lasciar dei dubbi in qualche particolare, ma non già nel suo insieme, vi riconosciamo le leggi d'una avanzatissima, liberale e logica città agricola e commerciale. Qui è già interamente scomparso il linguaggio convenzionale, metaforico, che si incontra nel diritto germanico. Non vi può esser dubbio che il simbolismo giuridico sia esistito una volta presso gli Italici; abbiamo di ciò memorabili prove, come ad esempio la forma delle visite domiciliari, in cui il cercatore, secondo gli usi romani, come pure tedeschi, doveva comparire senza sopravveste e colla sola tunica, e sopra ogni altro la antichissima formula latina della dichiarazione di guerra, in cui si scorgono due simboli usati anche presso i Celti e i Tedeschi: «l'erba pura» (herba pura e, in franco, chrene chruda), come simbolo del patrio suolo, e l'abbruciacchiata verga cruenta come segnale del principio della guerra. Ma il diritto romano, come noi lo conosciamo, salve poche eccezioni, in cui il rispetto dei riti religiosi proteggeva antichissimi costumi – come la dichiarazione di guerra che facevasi per mezzo del collegio dei feciali, e il rito della confarreazione per il matrimonio – respinge assolutamente, e, per principio, il simbolo, e vuole in tutti i casi, nè più nè meno, la piena e genuina espressione della volontà.
      La consegna della cosa, l'invito per la testimonianza, il contratto di matrimonio, si eseguiscono secondo l'intenzione delle parti intelligibilmente espressa.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





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