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      Il supremo fondamento del diritto è sempre lo stato: la libertà non è che un'altra espressione del diritto civile nel più lato senso; tutta la proprietà si appoggia sulla formale e tacita trasmissione che il comune fa ai privati; il contratto è valido se il comune lo attesta per mezzo dei suoi rappresentanti, il testamento solo nel caso che il comune lo approvi. La sfera dello stato è divisa rigorosamente e con chiarezza da quella dei privati, come sono guardati sotto diverso aspetto i delitti di stato, di cui è immediata l'inquisizione per opera dello stato stesso e che importano pene capitali, e i delitti contro il cittadino o l'ospite, i quali prima possono venire scontati in via d'accomodamento o con multa, o colla soddisfazione della parte lesa, e non sono mai puniti colla morte, ma tutt'al più colla perdita della libertà. La massima larghezza per favorire l'incremento dei commerci si accoppia al più rigoroso sistema esecutivo, appunto come vediamo oggi negli stati commerciali combinata l'universale facoltà di emettere cambiali alla massima severità di procedura cambiaria.
      Il cittadino e il cliente si trovano perfettamente eguali l'uno di fronte all'altro; trattati pubblici accordano un'ampia uguaglianza di diritto anche all'ospite; le donne, in quanto al diritto, sono pareggiate agli uomini, benchè nel fatto esse siano sottomesse a molte limitazioni, mentre l'adolescente, appena sia giunto ad una più ferma gioventù, ottiene il più largo diritto di disporre dei suoi beni; e in generale chiunque sia atto a disporre viene riconosciuto padrone nella sfera della sua privata proprietà, come lo stato lo è nel pubblico territorio.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327