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      Con tutto ciò non si vuol negare che le prescrizioni delle leggi licinie, quantunque manchevoli, non potessero riuscire, e non riuscissero in fatto, di non lieve vantaggio al piccolo possidente ed al giornaliere.
      E si deve inoltre riconoscere, che appena dopo la promulgazione della legge, i magistrati avranno dovuto vigilare con severità e assai più efficacemente di prima, sulla disposizione che stabiliva la massima estensione occupabile. Infatti più d'una volta essi pronunciarono dure pene contro i grossi possessori di gregge e contro gli ingiusti occupatori di beni pubblici.
      12. Credito e imposte. Anche all'ordinamento delle imposte e del credito si rivolse, in questi tempi, la pubblica attenzione, e si pensò, più di quanto non si fosse pensato prima, e si pensasse dopo, se mai fosse possibile, con provvidenze di leggi, sanare le piaghe della miseria popolare.
      La tassa del cinque per cento sul valore attribuito allo schiavo da emanciparsi, ordinata colla legge dell'anno 397 = 357, eccezion fatta del freno ch'essa poneva al non desiderabile aumento del numero dei liberti, fu la prima imposta romana stabilita effettivamente sui ricchi.
      Con eguale intento si cercavano i modi per rianimare il credito. Si rinnovarono le leggi contro gli usurai che erano già state scritte nelle dodici tavole, e poco a poco si resero più rigorose, talchè il massimo degli interessi fu ridotto gradualmente dal 10 (anno 397 = 357) al cinque per cento (anno 407 = 347) per l'anno composto di dodici mesi, e finalmente l'anno 412 = 342 venne assolutamente vietato ogni interesse.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376