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      Nelle centurie fu conservato il pareggiamento dei domiciliati e dei non-domiciliati nati-liberi, conforme l'aveva introdotto Appio. Così furono assestate le cose in modo che nei comizi tributi i domiciliati rimanessero preponderanti e che nei comizi centuriati, in cui, mercè i già esistenti privilegi dei maggiori censiti, non occorreva prendere tante precauzioni, i liberti non potessero recare nocumento.
      Con questa assennata e moderata misura d'un uomo, il quale per le sue gesta e più ancora per questo fatto fu con ragione chiamato «il grande» (maximus), venne da una parte esteso il dovere della difesa della patria, come voleva l'equità, anche ai cittadini non domiciliati, d'altra parte fu messo un freno alle crescenti forze degli schiavi, accorgimento purtroppo indispensabile in uno stato che ammette la schiavitù.
      Uno speciale tribunale dei costumi, che a poco a poco veniva associandosi all'ufficio destinato a formare l'estimo delle sostanze e l'anagrafe dei cittadini, escludeva d'altronde dalla cittadinanza tutti gli individui notoriamente indegni di appartenervi, e consacrava alla società civile la primitiva purezza morale e politica.
      17. Diritti crescenti del popolo. In quanto alle attribuzioni dei comizi esse indicavano di volersi allargare, ma progredivano non di meno assai gradatamente.
      Con questa tendenza va in certo qual modo di conserva l'aumento dei magistrati scelti per elezione popolare: e si deve a questo proposito notare particolarmente che fino dal 392 = 332 i tribuni militari d'una legione, e fino dal 443 = 311 i tribuni in ognuna delle quattro prime legioni non erano più eletti dal generale, ma dai cittadini.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376

   





Appio