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      Si doveva senza dubbio procedere con maggiore riguardo per le nomine spettanti ai comizi, ai quali non si poteva togliere il diritto di conferire gl'impieghi comunali; ma si vegliava attentamente, come abbiamo gią notato, affinchč queste elezioni non trascendessero fino ad apportare innovazioni nell'attribuzione delle competenze e pił specialmente nell'assegnare le provincie ai generali per le eventuali guerre. Una parte notevole delle nomine pervenne nelle mani del senato in forza del concetto di competenza nuovamente introdotto e anche come conseguenza del diritto accordato al senato di dispensare dalle leggi. Abbiamo gią fatto cenno all'influenza che il senato esercitava sulla assegnazione degli affari, e particolarmente per quella dei consoli. Una delle pił importanti applicazioni del diritto di dispensa era il proscioglimento del magistrato dal termine legale della sua carica, cosa che, a dir vero, come contraria alle leggi fondamentali del comune, secondo la ragione di stato dei Romani, non poteva verificarsi nel territorio della cittą propriamente detta. Ma fuori del medesimo aveva pieno vigore in quanto che il console ed il pretore, ai quali era prorogato il tempo della durata, continuavano a rimanere in carica come proconsole o propretore (pro consule, pro praetore) anche dopo finito il tempo loro.
      Questa importante facoltą di proroga, essenzialmente pari a quella delle nomine, spettava assolutamente al comune in via di diritto, e nei suoi primordi anche di fatto; ma sino dal 447 = 307, e da quell'anno in poi, il comando ai supremi duci fu regolarmente prorogato con un semplice senatoconsulto.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376

   





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