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      (41) L'importanza industriale della fabbricazione romana delle stoffe si rileva dalla parte singolare che è data ai folloni nella commedia romana. Catone fa menzione del lucro che offrivano le gualchiere (presso PLUTARCO, Cat. 21).
      (42) Si trovavano in cassa 17.410 libbre romane d'oro, 22.070 libbre d'argento non monetario, 18.230 libbre d'argento monetato. La proporzione legale dell'oro coll'argento era di una libbra d'oro a 4.000 sesterzi, ossia 1:11,91.
      (43) Su questo era basato il diritto d'intentare liti pei contratti di compera, d'affitto e di associazione, e in generale per tutti i contraenti che non presentavano formalmente gli estremi per essere portati in giudizio.
      (44) Il relativo passaggio principale è il frammento di Catone presso GELLIO, 14, 2. Questa legale ricognizione della credibilità personale della parte, anche quando si tratta della propria deposizione nella propria causa, fornisce la chiave anche pel contratto scritto, cioè pel credito basato sulla semplice registrazione nel libro dei conti del creditore; ed è perciò che, allor quando col tempo questa onestà mercantile esulò dalla vita dei Romani, il contratto scritto non fu propriamente abolito ma andò in disuso da sè.
      (45) Nel memorabile contratto modello trasmessoci da CATONE (144) relativamente all'accordo per il raccolto delle olive, troviamo il seguente paragrafo:
      «Nessuno (degli aspiranti all'appalto presenti alla licitazione) potrà ritirarsi allo scopo di ottenere un maggior prezzo per l'appalto del raccolto e della molitura delle olive, eccettuato il caso in cui (il coaspirante) nominasse immediatamente (l'altro aspirante) come suo socio.


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Storia di Roma
4. Dalla sottomissione di Cartagine a quella della Grecia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 343

   





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