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      E, separata e non separata, non può la moglie, senza consenso ed autorizzazione del marito, accettare incarico di esecutrice testamentaria; non può accettare nessun mandato; non può accettare nessuna donazione; non può validamente accettare nessuna eredità; non può assumersi fideiussione; in una parola, civilmente non esiste. Dove il marito si rifiuti all'assenso, il tribunale di prefettura assume i suoi diritti, e conferma il rifiuto di lui, oppur prescinde secondo che gli pare; e questa specie di difesa, che la donna ripete dalla legge che controlla il rifiuto del marito, non è che un'incoerenza di piú in faccia al suo spirito, una oscurità di piú ch'ella apporta a quell'oscuro busillis che è la protezione maritale, un fatto di piú che prova alla donna sposa, ch'ella è sempre minore od interdetta.
      Se non che, potrebbero per avventura, questi esorbitanti diritti maritali, se non certo giustificarsi, almeno spiegarsi sopra ciò, che, dovendo il consorte nutrirla, in caso di dissipazione ella cadrebbe a tutto suo carico. Ma, signori no, anche qui la legge ha provvisto per non aver ragione, col sopraccitato § 128, nel quale è disposto che «la moglie debba alimentare il marito, quando egli non ne abbia i mezzi bastanti», per cui, soggiacendo ambedue allo stesso peso, qui, come dovunque, la legge si sollecita affinché non vi soccomba che il debole. Il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della consorte, ch'egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne alimentato.


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La liberazione della donna
di Anna Maria Mozzoni
pagine 272