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      Cosicché riassumendomi, abbia il marito torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza eccezioni e senza limitazioni.
      Ma se la legge fatta dall'uomo, è necessariamente altresí fatta per l'uomo, essendogli pressoché impossibile astrarre dal personale interesse; per lo meno, essendo la morale una, ed inalterabile, saranno in caso di contravvenzione strettamente pareggiati nella penalità?
      Ciò non potrebbe essere, senza che la legge cadesse in una delle più grosse incoerenze. Distribuiti parzialmente i doveri, ne risulta una disparità di situazione, donde relativa dev'essere la colpa, epperò relativo il castigo.
      Il § 486 del Codice Penale, decreta che «la moglie, convinta d'adulterio, sarà punita col carcere, non minore di tre mesi, estensibile a due anni»; e che «il marito convinto di concubinato, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni».
      Per quanto giusta vi sembri questa disposizione non v'andate a credere, che stabilisca almeno in un punto un po' d'eguaglianza. La legge ha trovato modo di sciogliere il marito da ogni pericolo, e togliere alla moglie ogni diritto di querela coi §§ 482 e 483, dichiarando che, la moglie può essere adultera dappertutto, mentre il marito non lo è, per lei, che quando si abbia tenuto la concubina sotto il tetto coniugale.


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La liberazione della donna
di Anna Maria Mozzoni
pagine 272

   





Codice Penale