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      Non è da maravigliare che Federigo nel XIII secolo fosse stato da alcun modo condiscendente per un’antica consuetudine, tanto in armonia coi costumi del suo secolo, alla quale altronde pose tali limitazioni, che equivaleano quasi ad un divieto; è da maravigliare bensì che in questo secolo, in uno de’ più colti paesi della terra, nella patria di Bentham, in Inghilterra, il duello giudiziario, anche lì introdotto dai conquistatori normanni, sia tuttora ammesso dalla legge (396). Perchè dunque dal principio del XVII secolo in poi nessuno Inglese è più ricorso alle armi per provare la sua innocenza, il suo dritto? Perchè il pubblico costume spesso svelena le cattive leggi ed anche più spesso pervertisce le buone. Ed a ciò dovrebbero por mente coloro che credono di migliorare la condizione dei popoli solo coll’adottare straniere istituzioni o coll’architettare nuove forme di reggimento, senza calcolare la somma di tutti gli svariati elementi, che informano ed addirizzano il costume pubblico.
      VII. - Nè Federigo si sarebbe tanto distinto fra tutti i re dell’età sua, se si fosse fermato alla sola abolizione del duello e delle altre prove di simil genere, senza sostituirvi altre forme da seguire ne’ giudizii, le quali definissero i confini tra l’uso legittimo e l’abuso dell’autorità, e quindi allontanassero il caso della disubbidienza, per lo più nata dall’abuso. Base di tutte le leggi del re imperadore intorno a ciò sancite fu il principio che ne’ giudizii ogni cosa fosse scritto. Scritta si volea la dimanda, scritta la citazione, scritte le deposizioni dei testimonî, scritta la sentenza.


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Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





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