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      Stabilì poscia il parlamento che si restringessero le eccessive donazioni sulle segrezie, tratte e collette, onde la rendita dell’erario dalla morte del re Pietro II in poi era stata in gran parte sprecata. Il re per dar esecuzione a tale statuto dispose, che di tutte quelle rendite, toltine prima dodicimila forini (539) per lo mantenimento del re e della regina, quindicimila per la custodia dei reali castelli e quarantamila per tenere a soldo un corpo stanziale di gente d’armi, ciò che restava fosse ripartito da’ maestri razionali fra tutti coloro che ne aveano avute assegnazioni.
      Intorno al mantenimento e provisione dei castelli il parlamento propose che il soldo d’ogni castellano non potesse eccedere le once ventiquattro, secondo la buona antica consuetudine; da potersi anche minorare secondo i luoghi e le persone. Ma il re lo fissò ad once trenta al più pel castellano; pel vice-castellano ad once otto; e pei fanti, che allora dicevansi servienti, a tarì 12 per ognuno al mese. Poi vennero enumerandosi tutti i castelli del regno, ed assegnando la guarnigione d’ognuno e ’l soldo del rispettivo castellano. Ma fu espressamente stabilito, che se alcun castellano od altra persona si ingerisse in cose oltre la soglia del castello, possano essere presi e puniti dal capitano od altro magistrato della città.
      Nel trattare poi il terzo articolo, stanziò in prima il parlamento che si chiamasse con rigore il servizio militare dei feudatari tutti, secondo che ognuno giusta le antiche consuetudini era tenuto.


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Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





Pietro II