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      La carne degli animali bovini di quattr’anni in su morti a caso potea entrarsi in città e vendersi, quella de’ giovenchi a grani quattro, de’ bovi a grani tre, delle vacche a grani due il rotolo, ma quella degli animali infra tre anni non potea entrare in nessuna terra e dovea solo consumarsi ne’ luoghi disabitati. Gli animali bovini poi ed i castrati, che venivano da oltremare, poteano vendersi a qual prezzo fosse piaciuto al venditore. Il prezzo di un bove d’anni quattro in su fu fissato ad once cinque, quello di un giovenco d’anni quattro in giù ad onze quattro e tarì dodici; e si minacciava la stessa pena di sopra a chiunque ne avesse comprato o venduto a più alto prezzo: ma le vacche di qualunque età e i vitelli poteano vendersi liberamente. Nelle mandre di pecore, degli agnelli, che si spoppavano, due terze parti dovevano tenersi separati dalle madri ed affatto casti sino a marzo dell’anno appresso; allora doveansi castrare, nè poteano vendersi prima di settembre, pena ai mandriani, che controvvenissero, la perdita della mandra ed once dugento (605).
      Per quanto tali regolamenti severi, oppressivi, irragionevoli potessero parere affacenti al carattere di Filippo, pure lo erano anche più alle idee di quel secolo. Quella prammatica fu chiesta dal parlamento nel 1566 (606). E quel parlamento stesso ne chiese un’altra, per proibirsi il taglio degli ulivi di qualunque natura; perchè, dicea il parlamento, d’alcuni anni in qua si è introdotto, che sotto pretesto che alcuni albori di olive sono infruttuose, molti s’hanno impetrato licentie di tagliarle; e sotto detta licenza tagliano indifferentemente tutte le olive, che rendono buon frutto: talchè oggi ci è gran mancamento d’oglio in questo Regno; e se non si dà rimedio a quest’abuso verrà a mancare totalmente (607). Doveano sovvenirsi que’ legislatori del gran principio bandito da Ferdinando I nel parlamento di Randazzo del 1414. Hi, qui fruendi bonis propriis libertate privantur, arbitria deserunt (608). La chiesta prammatica fu messa fuori dal vicerè don Garzia di Toledo; e per essa, pena once dugento, fu vietato tagliare ulivi utili od inutili, salvatichi o domestichi che fossero.


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Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





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