Pagina (1291/1468)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Potrebbe a prima fronte credersi, che egli tragga tutto ciò da altra legge; ma ch’egli parli della stessa legge è chiaro, perchè la cita nella nota (4); e nella nota (5) rischiarando il testo latino della legge col greco, fa vedere che ove nel latino si dica: Ad nos per locorum dominos, nel greco è pros emas e pros tous despotas ton topon (A noi, o ai padroni dei luoghi): ciò che calza bene colle parole che nel testo latino seguono: ut ex approbatione nostra, vel aliorum quorum intererit. Ma come mai da una tal legge può trarsi l’idea che dovea precedere un consiglio locale e pubblico? La espressione della legge: Duos eligi volumus fide dignos per terrae bajulos ordinandos; a noi pare che escludano qualunque idea di elezione popolare. Forse il Gregorio sarà stato tratto in inganno da ciò che si dice in appresso, che le lettere, nelle quali si dava notizia dell’elezione doveano essere munite delle sottoscrizioni; eligentium et eorum qui in his consilium dederint eligendis, ma quel plurale eligentium non si riferisce ad una moltitudine di persone che in ogni città o terra concorrevano alla scelta, ma a tutti i bajuli del regno, ai quali la legge dava il dritto di scegliere. È poi da considerare che sin le memorie de’ tempi mostrano, che i bajuli esercitavano le loro funzioni giudiziarie ed amministrative coll’assistenza ed il consiglio di uomini probi della terra; è dunque probabile che la legge, supponendo una tal consuetudine, avesse prescritto, che per meglio conoscersi l’idoneità degli eletti, le lettere fossero sottoscritte, non che dai bajuli, che erano i naturali elettori, ma da coloro che aveano consigliata la scelta.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





Duos Gregorio