Pagina (100/736)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Che il delitto d'eresia sia punibile dalla giustizia umana per quella parte che va a sconvolgere la civile repubblica, non ammette alcun dubbio, e lo confessa chiunque non ha il coraggio di bandire ogni giustizia dal mondo. È questa una delle principali ragioni, per le quali restano esposti alla pubblica vendetta i delitti comuni; e se ogni malfattore deve temere quella spada, [69] che non senza cagione ha posto Iddio in mano di chi presiede alle civili società, l'ha da temere maggiormente l'incredulo, che, come vi dissi, tutta disturba la pubblica pace e tranquillità, qualora i fondamenti abbandona d'ogni Religione, o ne rovescia almeno il più sodo riparo e cagiona sconcerti gravissimi, se in qualche maniera si scosta dalle cattoliche verità. Quindi è, che S. Agostino non sapeva perdonare ai Donatisti l'incoerenza del loro procedere, i quali facili ad accordare ogni autorità ai sovrani trattandosi di omicidi, di adulteri e di altri facinorosi nemici aperti della pubblica sicurezza e tranquillità, che per altro non disturbano per lo più che coll'usurpare ed offendere beni privati, movevano poi tante querele e lamenti ove sentivano pubblicate savie leggi utilissime contro i sagrileghi, che colla Fede offendono un bene pubblico: Clamate, egli diceva(199) contro le lettere di Gaudenzio, clamate, si audetis, puniuntur homicidae, puniuntur adulteri, puniuntur caetera quantalibet sceleris, sive libidinis facinora, seu flagitia; sola sacrilegia volumus a Regnantium legibus impunita.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





Iddio Religione S. Agostino Donatisti Fede Clamate Gaudenzio Regnantium