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      E quanto al diritto di esaminare la qualità della pena, e di approvarla quando sia alla giustizia [181] ed equità coerente, dico che non vi può essere dubbio che convenga alla Chiesa; e trattandosi di affari suoi proprj vi conviene per modo che non sono giuste se non vengono da lei promosse o almeno approvate: ma quanto al diritto di decretarle, se si eccettui la pena di mutilazione e di morte che disdice alla singolare dolcezza e mansuetudine che a lei raccomanda sì spesso il celeste suo Sposo, è tutto suo proprio in questi affari, nè si può in alcun modo trasferir ne' sovrani, ai quali nient'altro è riservato a tutto rigore che il fulminare ed eseguire le vendette di sangue quando i rei vengono abbandonati al loro foro. Nè possono in alcun modo ingerirsi nelle cause di Fede senza sua previa interpellazione e consenso: e questo non per le sole canoniche disposizioni, ma per indole e natura della cosa stessa, che dalla sovrannaturale provvidenza è stata affidata privativamente alla Chiesa. Nè punto ci turba l'accennato sofisma del quale abusano i novatori per persuadere il contrario. Non è la sola utilità che abilita gli Ordini diversi ad ingerirsi in affari che all'altrui dicasterio appartengono: chè non può uno stato meschiarsi nelle faccende dell'altro, col quale confina, quantunque riuscir possano a lui di gran pregiudizio o vantaggio; nè può alcuna umana podestà disporre della divina onnipotenza, quantunque idear non si possa mezzo di questo più vantaggioso per tutto condurre ad un'imperturbabile tranquillità. I fini al dir dell'Angelico, e non l'interesse e vantaggio decidono dell'estensione delle potenze; e quelle sono subordinate e soggette che a fine più limitato ed inferiore conducono: e possono bensì le inferiori essere in dolce alleanza congiunte colle superiori, ma non possono mai dominarle ed averle dipendenti e soggette.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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