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      Ma quand'anche fossero allora mancate, ciò non vi deve fare nessuna specie, perchè bastano le già accennate al nostro intento. E siccome la privazione d'ogni dignità e d'ogni comodo della vita e decoro esteriore e il disagiato soggiorno e il digiuno e simili afflittive condanne non possono essere escluse dal catalogo di vere pene temporali; così chi volesse cavillare sofisticando su questa diversità non potrebbe più contendere con noi, se convenga alla Chiesa l'infliger pene temporali, ma dovrebbe restringere i suoi dubbj a quali di queste pene si stenda il foro esteriore della Chiesa: e a tutte escluderle non servirebbe più a [193] lui il pretesto della spiritualità del governo ecclesiastico, ma dovrebbe ricorrere alla sola gravità delle pene individue, delle quali abbiamo già fissato di non volerne formare una speciale discussione. Le quali pene però non essendo in sostanza diverse e dai flagelli, che a detta di S. Agostino erano anche ai suoi tempi in uso in tutti i tribunali ecclesiastici, ed a quei castighi che ai dì nostri suol praticare per se stessa la podestà della Chiesa, non vedo che altre divise vestir potrebbe l'inutile opposizione, che quella di una semplice e pretta cavillazione. Niuno giusto estimator delle cose troverà mai un divario notabile tra le carceri e gli ergastoli de' giorni nostri e le segretarie, decaniche e monasterj che servirono a quest'uso ne' primi tempi; tra le esclusioni dalle loro patrie e diocesi e le lunghe pellegrinazioni, alle quali si condannavano allora i malfattori, e i nostri esilj; tra le privazioni, che s'intimavano allora de' pubblici ministeri ed officj, e le nostre deposizioni; tra le abbondanti limosine, che s'imponevano allora a sollievo de' poveri, e le nostre multe; tra la proibizione in fine di testare e succedere nell'eredità e le nostre confiscazioni, e già vel dissi in altra mia, che non è da pretendersi un'esatta uguaglianza tra i primi ed i tempi nostri: ed ora soggiungo, che la diversità de' castighi, che usa la Chiesa presentemente, tanto è lungi dal far sospettare che non ne abbia innato il diritto, che anzi lo approva e conferma.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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