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      ioni, e se si poteva porgere più sollecito e più conveniente riparo alle sciagure di un'innocente di quello che prestò la S. Sede per sollevare da trattamenti indiscreti infelici colpevoli? Quest'è la pratica costante del supremo tribunale di Roma(855), che d'ogni altro è norma e base, la quale non influisce [390] meno a purgare se stesso, che i tribunali subalterni da quelle imputazioni d'ingiusto gravame, che nato fosse talvolta dall'indiscreto procedere di qualche ministro malpratico. Che se nel chiamarlo crudele non a qualche sbaglio nato accidentalmente si ha riguardo, ma al suo sistema, e le pene si vogliono criticare e i tormenti, de' quali fa uso ne' giudiciali processi, qui è dove io pretendo che con maggiore ingiustizia venga accusato; e tosto m'accingo a dimostrarvelo con ogni evidenza.
      Quanto alle pene voi avete già inteso in altre mie chi sia stato, che contro gli Eretici ha decretato i più severi castighi. Sono stati quei principi cristiani, che autorizzati dal nobile incarico di proteggere la cattolica Religione, dal quale furono onorati da Dio quando li ricevette nel numero de' suoi fedeli adoratori, si sono creduti in dovere di munire le troppo miti disposizioni della Chiesa con le più forti sanzioni, ed hanno creduta cosa ben fatta lo spaventare con pene più rigorose coloro, che non erano atterriti abbastanza dalle censure ed altre pene ecclesiastiche. Il voler tacciare di crudeli queste disposizioni, dice assai bene il P. Richini(856), è lo stesso che rivolgere i rimproveri contro i Costantini, i Teodosj, gli Onorj e cent'altri piissimi legislatori, che le hanno stabilite, confermate ed accresciute secondo che portava il loro zelo ed il bisogno della cattolica Religione: è un disapprovare tutti quegli eccellenti dottori e celebri giureconsulti, che nelle loro collezioni e raccolte hanno dato un'onorifico luogo a queste leggi medesime, nè le hanno mai citate senza premetterne il giusto encomio: anzi è un rimproverare la Chiesa stessa, che consapevole dell'intrinseca loro equità e giustizia le ha confermate più volte anche nei generali Concilj, le ha volute inserite nel corpo del diritto canonico, e non solo non ha mai disapprovato alcuno, che le abbia messe in pratica legalmente, ma ha condannati i Valdesi, i Wicleffisti, gli Hussiti, i Luterani, i Quesnellisti e quanti altri Eretici sono insorti in varj tempi a dichiararle crudeli ed ingiuste: Quid demum, dice colla solita sua erudizione ed eleganza il suddetto Padre, severitatis habet Quaesitorum tribunal, quod edicta Regum non habeant?


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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