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      Parcit et saevit: dissimulat et animadvertit. Quid temetipsum censura circumvenis? Si damnas, cur non inquiris? Si non inquiris, cur non et absolvis? Latronibus vestigandis per universas provincias militaris statio sortitur; in reos majestatis et publicos hostes omnis homo miles est; ad socios, ad conscios usque inquisitio extenditur. Solum Christianum inquiri non licet, offerri [429] licet; quasi aliud esset actura inquisitio, quam oblatio. Damnabis ergo oblatum, quem nemo voluit requisitum? Sarà bene che impari altresì da tutti i migliori Pubblicisti, e scrittori che il procedere per
      inquisizione in delitti gravissimi, quale è quello di eresia, non solo non è riprensibile, non solo non è recentissimo, com'egli suppone, essendo stato praticato da S. Leone e da S. Epifanio anche prima del tribunale sistemato nella forma presente, ma è assai commendevole e moderato, sì perchè lo sfregio delle accuse il più delle volte suole riuscire più pernicioso che utile, come ancora perchè usato colle cautele, riserve e ponderazioni, che non mai si trascurano dal tribunale del S. Officio, riuscir suole più vantaggioso ai colpevoli che al fisco.
      Non meno che in questa il tribunale è favorevole ai rei in ogni altra parte del processo informativo: e quanto alla pratica di esaminare tutti i testimonj informati, previo il loro giuramento, di sentirli senza suggestione ed inganni, e di esporre diligentemente i loro detti ed il motivo e le cause delle loro asserzioni, conviene con tutti gli altri tribunali.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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