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      Per questo obbliga il nostro tribunale ad abbandonare i clienti, quando s'ostinano nell'errore e mostrano di voler'abusare delle loro difese. Per questo si dà talvolta agli avvocati il giuramento, detto di calunnia: per questo non hanno più luogo, che in casi rarissimi, come attesta il Boemero, le difese, dopo che è data la sentenza, e quando è imminente l'esecuzione: e per questo in fine hanno le leggi escluse certe ridicole eccezioni ed appellazioni inopportune, le quali ad altro non servivano, che a rendere inutili i tribunali, e i delitti impuniti. Non è dissimile a queste la manifestazione de' testimonj, di cui parliamo. È superflua per lo più; perchè fatte quelle diligenze, che prescrive S. Gregorio(1015) in una delle sue lettere, e furono adottate poi da vari Concilj e dal nostro tribunale medesimo, dal quale viene con ogni premura inculcato, che de personis accusantium et testificantium subtiliter quaerendum est, cujus conditionis, cujusque opinionis, aut ne inopes sint, aut ne forte aliquas contra accusatum inimicitias habuissent; anzi raddoppiate in S. Officio queste diligenze medesime appunto per questo, perchè si celano i nomi de' testimoni, come coi Sinodi di Narbona e di Beziers insegna il Cardinal Fulcodio poi Clemente IV.(1016), io non vedo qual'eccezione si possa dare alle persone [457] de' testimonj, scoperti che siano i loro nomi, che non l'ammettano anche prima. È forse il nome materiale, che giovar possa al colpevole? o vi resta qualch'eccezione da dare alla persona nominata, che dar non si possa alla stessa descritta nelle principali e più interessanti sue circostanze e qualifiche?


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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