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      E perchè il danno può accadere con maggiore facilità, e si può evitare più difficilmente dove la necessità della causa abilita i testimonj singolari; così in questi è stata più severa la provvidenza de' Romani Pontefici, ed alle pene comuni a tutti i falsi testimonj Benedetto XIV. aggiunse(1034) la riserva dell'assoluzione al solo Romano Pontefice, fuori del punto di morte, dell'orribile peccato di coloro, che impongono il delitto di sollecitazione a sacerdoti innocenti. Nè queste sono minacce, che non si siano mai ridotte ad effetto; sono castighi usati più volte contra costoro, e ne potete rincontrare gli esempj assai chiari presso il Carena(1035). Poteva far di più la Chiesa ed il tribunale per impedire i disordini, che nascer possono dall'occultazione de' nomi dei testimoni? Si potevano usar più cautele per rendere l'aggravio del reo, se non impossibile, almeno assai raro? Eppure avrete trovato tra i suoi impugnatori chi ha l'ardire di scrivere, che nel tribunale del S. Officio i falsarj ed i calunniatori vanno sempre impuniti. Oh malignità inaudita! Le storie di Napoli e di Milano e di tant'altri paesi, che raccontano sì spesso calunniatori frustati per quelle contrade e cacciati in esilio o multati gravissimamente o confinati in qualch'ergastolo o galera, ed i moltiplicati decreti della suprema romana Inquisizione, che sussistono tuttora negli archivj o de' loro Vescovi o del S. Officio, ed hanno suggerite queste condanne, sono cose ai giorni nostri notissime a tutti; eppure non si cessa ancora il replicare una sì enorme calunnia.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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