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      Alle coalizioni e agli scioperi si riferivano gli articoli 385 e 386 del codice penale che punivano accordi tra i datori di lavoro tendenti a costringere ingiustamente gli operai a una diminuzione di salario o ad accettare il pagamento in derrate; e accordi tra gli operai tendenti a sospendere, impedire o rincarare i lavori senza ragionevoli cause. È inutile notare l'elasticità di queste disposizioni, basate sulla dubbia interpretazione da darsi all'avverbio ingiustamente o al qualificativo ragionevole, che costituivano a volta a volta la determinante del reato o la sua giustificazione. Le pene comminate erano piú gravi per gli accordi tra operai che non per quelli tra datori di lavoro(62).
      Nel 1861 venne istituita una Cassa invalidi per la gente di mare, ma cosí mal congegnata che tutto il carico dei premi era addossato agli equipaggi.
      Anche la conciliazione e l'arbitrato industriale erano affatto ignoti alla legislazione italiana del tempo; la legge sui probiviri, dopo una ridda di progetti e di discussioni, passò soltanto nel 1893.
      Nessun provvedimento sull'emigrazione; nessuna limitazione all'arbitrio dei privati, che sfruttavano come una qualunque industria redditizia l'ignoranza dei contadini, imbarcati per lontani paesi, col miraggio di guadagni fantastici. Le disposizioni della legge di PS emanata il 20 marzo 1865 intorno alle agenzie pubbliche riguardavano anche le agenzie di emigrazione, sottoponendole alla sorveglianza della polizia; ma con prescrizioni affatto insufficienti.


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Mazzini e Bakunin
di Nello Rosselli
pagine 458

   





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