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      L'editto consta di ventotto articoli, ne' quali è tenuto conto, con minutezza cavillosa, di tutti i casi, non soltanto probabili, ma semplicemente possibili in cui la Ferma, rispetto alla regalia del tabacco, potesse menomamente venir danneggiata. Le pene, per la detenzione clandestina di tabacco frodato, varcano, senza nessuna apparenza della benchè menoma giustizia legale, ogni misura di proporzione colla colpa; poichè si estendono dalla multa di scudi cento per ogni libbra di tabacco, a due tratti di corda, a tre anni di galera, persino alla confisca dei beni; e, quel che è incredibile a dirsi, questa pena veniva minacciata a' padroni per la possibile colpa dei servi, ai padri per la colpa dei figli, come dichiarava la lettera del capitolo primo. E la sola detenzione di tabacco estero, pur in quella piccola quantità che non potea passare il privato consumo, veniva punita colla frusta, colla corda, col bando, e quando si trattasse di nobili, colla relegazione in fortezza, a tenore dell'articolo terzo. E davasi facoltà agli ufficiali e deputati della Ferma di entrare, d'ogni ora e tempo, a loro beneplacito in casa di qualunque persona, di qualsivoglia stato, grado e condizione... come in qualunque luogo esente di rispetto e privilegiato, a sensi dell'articolo ottavo; e persino di far perquisire nei castelli e nei quartieri militari, infliggendo la pena dell'indennizzo del quadruplo del danno e del sequestro del soldo ai castellani, capitani, tenenti ed ufficiali, come ingiungeva l'articolo undecimo.


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Cent'anni
di Giuseppe Rovani
pagine 1507

   





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