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      È a sapere altresì come la testimonianza solitaria del prete non avea avuto nessun peso in giudizio, perchè la consuetudine voleva che insieme col parroco testimoniasse anche il padrino il quale mancò; e nemmeno ebbe valore la testimonianza del notajo Macchi, quello ch'era stato chiamato a stendere il testamento nel quale veniva istituito erede il figlio della Baroggi, pur nominato qual figlio dal marchese testatore, ed assunto al diritto e all'obbligo di portarne la parentela; e tutto questo ad onta del patrocinio dell'avvocato Agudio, che invano aveva adoperato tutta la sua sapienza e sagacia legale per far che quelle due testimonianze avessero valore a provare la paternità che si negava dagli avversarj. Ma gli avversarj erano riusciti a convincere i giudici, o almeno i giudici avevano avuto il loro interesse a lasciarsi convincere, come quelle testimonianze dovessero valutarsi separatamente e al cospetto di due circostanze diverse e che però, prese isolatamente, non dovevano e non potevano avere nessuna forza di prova; e tanto meno, in quanto il registro battesimale era il solo atto scritto legittimo e pubblico a cui doveva aversi riguardo nella trattazione di quella causa. Bene l'Agudio aveva insistito nella dimostrazione che, sebbene fosse vero, per essere la testimonianza del notajo Macchi relativa alla scritturazione d'un testamento, e quella del parroco relativa ad una dichiarazione orale fatta dal marchese in tutt'altra circostanza e per tutt'altro intento, che dovessero prendersi isolatamente; non di meno venivano esse come a confederarsi ed a costituire la validità della duplice testimonianza quando si guardava al solo ed esclusivo fatto della paternità.


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Cent'anni
di Giuseppe Rovani
pagine 1507

   





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