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      Ma tra quelli che asserivano tal potestà alla Chiesa, trattando se fosse ispediente usarla allora, erano 2 opinioni: una, d'annullar tutti li secreti, e questi non adducevano altro che gl'inconvenienti che ne seguivano; l'altra opinione era che si annullassero anco li publici fatti da' figliuoli di famiglia senza consenso de' progenitori, e questi allegavano due forti raggioni: l'una era che da questi non seguivano inconvenienti minori, per le rovine che avvenivano alle famiglie da' matrimoni imprudentemente contratti da giovani; l'altra, che la legge di Dio, commandando d'obedir a' progenitori, include anco questo caso, come principale, d'obedirgli nel maritarsi. Che la legge divina dà questa autorità particolare al padre di maritar la figlia, come in san Paolo e nell'Essodo si vede chiaramente. Che vi sono gl'essempii de' santi patriarchi del Testamento Vecchio, tutti maritati da' padri; che anco le leggi civili umane hanno avuto per nulli li matrimoni senza il padre contratti. Che sí come si giudicava allora ispediente d'irritar li matrimoni secreti, vedendo che non basta la proibizione ponteficia che gl'ha vietato, chi non vi aggionge la nullità, maggior raggion convince che, non volendo la malizia umana obedir alla legge di Dio che proibisce il maritarsi senza i progenitori, debbia la sinodo aggiongervi anco la nullità; non perché abbiano li padri autorità d'annullar li matrimoni de' figliuoli, che l'asserir questo sarebbe eresia, ma perché la Chiesa ha autorità d'annullare questi et altri contratti proibiti dalle leggi divine o umane.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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