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      IV Che la prima tonsura non si dia se non a chi è confermato et abbia imparato i principii della fede, sappia leggere e scrivere et elegga la vita clericale per servizio di Dio, non per fuggir il giudicio secolare.
      V Agl'ordini minori chi doverà esser promosso, abbia testimonio dal paroco e dal maestro di scola, e dal vescovo sia commesso che li loro nomi siano proposti publicamente in chiesa, e sia fatta inquisizione del nascimento, età, costumi e vita loro.
      VI Che nissun possi aver beneficio ecclesiastico inanzi il quattordicesimo anno, né goder l'essenzione del foro, se non abbia beneficio ecclesiastico o, portando l'abito e tonsura, non servi a qualche chiesa per commissione del vescovo, o abiti nel seminario o in scola overo università con licenza del vescovo. Et intorno a' chierici maritati s'osservi la constituzione di Bonifacio VIII, con condizione che quelli parimente servino alla chiesa in abito e tonsura, per deputazione del vescovo.
      VII Che quando si tenerà ordinazione, tutti siano chiamati il mercordí inanzi alla città e sia fatta diligente inquisizione et essamine di loro dal vescovo, con assistenza di chi gli parerà.
      VIII Le ordinazioni non siano tenute se non ne' tempi statuiti dalla legge, nella chiesa catedrale, presenti li canonici, e quando si tenerà in altro luogo della diocesi, si faccia nella chiesa piú degna e presente il clero; ognuno sia ordinato dal proprio vescovo et a nissuno sia concesso ordinarsi da altro, se non con lettere testimoniali del proprio.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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