Pagina (1400/1561)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      XV Che se ben li preti nell'ordinazione ricevono potestà d'assolver da' peccati, però nissuno può udir le confessioni se non ha beneficio parochiale o sia dal vescovo approvato.
      XVI Che nissun sia ordinato senza esser ascritto a qualche chiesa o luogo pio per essercitar il ministerio di quell'ordine; e se abandonerà il luogo senza conseglio del vescovo, gli sia proibito il ministerio; e nissun chierico forestiero, senza lettere del suo ordinario, sia ammesso all'essercizio del ministerio.
      XVII Per ritornar in uso le fonzioni degl'ordini, dal diaconato sino all'ostiariato, che, usate dal tempo degl'apostoli, in molti luoghi sono intermesse, acciò non siano derise come oziose dagl'eretici, quei ministerii non siano essercitati se non da chi averà ricevuto quegl'ordini e li prelati restituiscano quelle fonzioni, e se per gl'essercizii degl'ordini minori non averanno chierici continenti, ne ricevino de maritati, purché non siano bigami, e nel rimanente siano atti a quell'essercizio.
      L'ultimo capo fu per l'instituzione de' seminarii: in quello è statuito che ogni chiesa episcopale abbia un certo numero di putti, che siano educati in un collegio appresso la chiesa o in un altro luogo conveniente, siano almeno d'anni 12 e di legitimo matrimonio, siano dal vescovo distribuiti in classi, secondo il numero, età e progresso nella disciplina ecclesiastica; portino l'abito e la tonsura; attendino alla grammatica, canto, computo ecclesiastico, alla Sacra Scrittura, a legger le omilie de' padri, imparar li riti e ceremonie de' sacramenti, e sopra tutto quello che appartiene ad udir le confessioni.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





XV Che XVI Che XVII Per Sacra Scrittura