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      Il scommunicato, se non si ravederà, non solo non sia ricevuto a partecipar co' fedeli, ma se persevererà nelle censure, si possi proceder contra lui come sospetto d'eresia.
      4 Dà facoltà a' vescovi che nella sinodo diocesana, et a' capi degl'ordini ne' suoi capitoli generali possino ordinar nelle loro chiese quello che sia ad onor di Dio et utilità di quelle, quando vi sia obligo di celebrar cosí gran numero di messe per legati testamentarii che non si possino satisfar overo l'elemosina sia tanto tenue che non si trovi chi vogli ricever il carico; con condizione però, che sempre si faccia memoria di quei deffonti che hanno lasciati li legati.
      5 Che nella collazione o qualonque altra disposizione de' beneficii non sia derogato alle qualità, condizioni e carichi ricercati, overo imposti nella erezzione o fondazione, o per qualonque altra constituzione; altrimenti la provisione sia stimata sorrettizia.
      6 Che quando il vescovo procede fuori di visita contra li canonici, il capitolo nel principio di ciascun anno elegga doi, col conseglio e consenso de' quali abbia da proceder in tutti gl'atti, e sia uno il voto d'ambidoi, e se saranno tutti doi discordi dal vescovo, sia eletto da loro un terzo che determini la controversia; e non accordandosi, sia eletto il terzo dal vescovo piú vicino; ma nelle cause di concubinato o piú atroci possi il solo vescovo ricever l'informazione e proceder alla retenzione, del resto servando quanto è ordinato. Che il vescovo in coro et in capitolo e negl'altri atti publici abbia la prima sede et il luogo che eleggerà. Che il vescovo preseda al capitolo, se non quando si tratta del commodo suo e de' suoi, né questa autorità possi esser communicata al vicario e quelli che non sono di capitolo.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561

   





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