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      Nelle cause ecclesiastiche siano in tutto soggetti al vescovo, e dove li vescovi hanno maggior giurisdizzione della predetta, il decreto non abbia luogo.
      7 Per l'avvenire non sia piú concesso regresso o accesso ad alcun beneficio ecclesiastico, né li già concessi siano estesi o trasferiti, et in questo siano compresi anco li cardinali. Non siano fatti coadiutori con futura successione in qualsivoglia beneficii ecclesiastici; e se nelle catedrali o monasterii sarà necessario o utile il farlo, la causa sia prima conosciuta dal pontefice e vi concorrano le debite qualità.
      8 Che tutti li beneficiati essercitino l'ospitalità quanto l'entrata gli concede, e quelli che hanno ospitali in governo sotto qualonque titolo, commanda che l'essercitino secondo che sono tenuti delle entrate a ciò deputate; e se nel luogo non si trovino persone di quella sorte che l'instituzione ricerca, le entrate siano convertite in uso pio piú prossimo a quello come parerà al vescovo con doi del capitolo; e quelli che non satisfaranno al carico dell'ospitalità, se ben fossero laici, possino esser costretti per censure et altri rimedii al loro debito, e siano tenuti alla restituzione de' frutti nel foro della conscienza, e per l'avvenire simil governi non siano dati ad uno per piú che 3 anni. Che il titolo del iuspatronato si mostri autentico per fondazione o donazione o per presentazioni moltiplicate da tempo immemorabile, o in altra maniera legitima. Ma nelle persone e communità che si sogliono presumer averlo usurpato, la prova sia piú essatta e l'immemorabile non basti, se non si mostrino autenticamente presentazioni di 50 anni almeno, che tutte abbiano avuto effetto.


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Istoria del Concilio Tridentino
di Paolo Sarpi
pagine 1561