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      Mà quando, o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri simili rispetti alcuno hà prese la seconda moglie, si deve senza circuizione procedere, facendo la Giustizia al Foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circonstanze, anteponendo la commune opinione de' Giureconsulti, e l'uso universale de' Giudizij ai iavilli(11) inventati per confonder le giurisdizioni.
      Nei casi d'usura, come si dice nel Capitolo XXIII. è di raggione indubitata, che l'Inquisizione non s'intrometta. Coś hanno risposto molti Pontefici Romani, à gl'Inquisitori, che dissegnavano tirar al loro Offizio li casi, e questioni d'usura, ed il Decreto è anco registrato nella legge Canonica, dove per escludere assolutamente ogni caso d'usura dall'Inquisizione, ed ovviare ch'indirettamente, e sotto buon colore, non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice, che quantunque l'Inquisizione à qualche heretico convertito havesse dato per penitenza, che havendo fatto usure le restituisce, con tutto cị manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per servizio di Dio, e riputazione dell'Offizio, è utile ogni diligenza per tenerli lontane le cause pecuniarie: Onde essendo questo Capitolo cosi chiaro, non occorre dirn'altro.
      Che li Giudei, ed altri infedeli, per niuna causa siano soggetti all'Offizio dell'Inquisizione, mà solo al foro secolare, secondo che nel Capitolo XXIV. si dispose. Già fù dall'Apostolo san Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non s'estende à giudicar quelli che non sono nella Chiesa.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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