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      Sopra il qual Capitolo sporrò prima la raggione giuridica e reale, per laquale deva così osservarsi, con l'inconveniente chè ne seguirebbe, quando si facesse altrimente.
      È cosa chiara, che sicome ciascuno può mutare per li suoi rispetti, à beneplacito proprio, gl'ordini di governare la giurisdizione, che è sua totalmente, senza dar parte, ne ricercar consenso d'altri: Cosi dove per contratto, e concordato tra due è eretto un Tribunale, e data una forma, non può un di loro, per qualsivoglia raggione, etiandio ottima, ed indubitata appò tutti far alcuna mutazione, senza il consenso dell'altro contrahente. Tale è la natura del Contratto, e concordato; che sicome riceve l'esistenza per il consenso delli contrahenti, così non può ricever mutazione pur minima, senza il consenso medesimo: Così se alcuna alterazione è necessaria per la mutazione de' tempi, o d'altra circonstanza: mà non può essere fatta legitimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è, che l'Offizio dell'Inquisizione in questo Dominio è instituito per deliberazione del maggior Consiglio, e per consenso del Sommo Pontefice, fin del 1289. con le condizioni all'hora stabilite. Adunque nissuna novità successa doppo la può alterare, se li medesimi che convennero nell'Instituzione non accordino parinente(13) insieme la mutazione. Perilche, se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di nuovo spettante à quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell'Offizio, se non coll'assenso del Prencipe. Questa è la vera causa perche le Bolle, ed ordinazioni fatte à Roma, dà qual tempo in quà, non puonno obligare.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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