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      E quando si tratta di prohibir di nuovo qualche libro, il quale non tratti de gl'articoli della fede, informarsi bene della dottrina che contiene, e de gl'interessi per i quali la Corte vuol prohibirlo, innanzi che dare il suo consenso. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, avvertire, che le buone massime non siano levate fuori, o non vi siano inserte di nuovo, contra la mente de' gl'Autori, delle cattive: Anzi che il servizio publico, ed il giusto, e honesto ricercherebbono che fossero ristampate le buone massime, e che quei libri, che sono stati corrotti, havendo levate, o mutate le cose favorevoli all'autorità temporale, data dà Dio, fossero ristituiti secondo li primi ed incorrotti essemplari, conforme al senso dell'Autore. Ed accioche con nuove prohibizioni, che mandano sottomano, non fosse delusa e derogata la virtù del Concordato, quando si stampa l'Indice del 1595. stampisi anco detto Concordato doppo lui.
      Non solo è necessario l'avvertimento nella prohibizione dei libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si và à via di fare, di che si è parlato à bastanza; mà ancora acciò sotto pretesto di bene, l'Inquisizione non si pigli quell'autorità che non li appartiene, prohibendo libri, se ben cattivi, che però non hanno che fare con la Religione, che è il secondo preiudizio.
      Gl'Ecclesiastici ci hanno dichiarato, che prohibiscono i libri per Vndici cau?e, tra quali ve ne sono cinque, che non toccano in conto alcuno à loro.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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