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      L'opinione della corte era, che la Rep. dovesse cedere, & havevano concetto di lei, che fosse più tosto per profondar l'oro, che turbare la pace; che nel Senato ancora fossero molti scropolosi, & però che nell'angustia della deliberatione il timore potrebbe più.
      Mà in Venetia il primo negotio trattato dal Senato dopo l'Elettione del Prencipe, fù la causa col Pont. & prima fù eletto Amb. in luogo del Donato, fatto Prencipe, Pietro Duodo Cavallier, per ispedir quella legatione quanto prima, & pigliati in mano li brevi, quali si credevano esser uno sopra le leggi, l'altro sopra li prigioni: aperti, si trovarono ambidue dello istesso tenore, & con le istesse parole formati: in quelli diceva il Pont. in sostanza. Esser venuto a sua notitia, che la Rep. per li anni adietro, nelli suoi consigli haveva trattato & statuito molte cose contra la libertà Ecclesiastica, & contra gli Canoni, Concilij, & Constitutioni Pontificie, mà tra le altre che del 1603. in Pregadi, havendo rispetto a certe leggi de' suoi maggiori, che non si possa fabricar chiese, & luoghi pij senza licenza, quando più tosto doveva scancellare tutte le vecchie ordinationi sopra ciò, haveva di novo statuito l'istesso, & esteso lo statuto, che era per sola Venetia, a tutti i luoghi del Dominio, con pena alli trasgressori, quasi che le chiese & persone Ecclesiastiche fossero in alcun modo soggette alla temporale giurisditione, & che chi fabrica chiese, fosse degno di castigo, come trovato a commettere qualche sceleratezza, & ancora che nel m.se di Marzo prossimo passato, havendo risguardo ad un'altra legge fatta del 1536. dove è prohibita l'alienatione perpetua de' beni laici della Città, & Ducato di Venetia in luoghi Ecclesiastici, senza licenza del Senato, sotto certe pene, la qual legge, quantunque esso Senato fosse in obligo di cessare, con tutto ciò di novo haveva statuito l'istesso, & esteso la legge, & pene sudette a tutti i luoghi dello Stato, come se alli Signori temporali fosse lecito statuir alcuna cosa, o essercitar giurisdittione, ò disponer senza li Ecclesiastici, & massime senza il Pont. delli beni di Chiesa, massime quelli che sono lasciati da' fedeli, per rimedio delli peccati, & scarico delle loro conscienze alle chiese, persone Ecclesiastiche, & altri luoghi pij le quali cose per esser in dannatione dell'anima, & scandalo di molti, & contrarie alla libertà Ecclesiastica, sono nulle & invalide, si come egli ancora per tali le dichiara, non essendo alcuno obligato ad osservarle; anzi essendo quelli che hanno fatto questi, & simili statuti, & che se ne sono valuti, incorsi nelle censure Ecclesiastiche, & in privatione delli feudi, che hanno dallo chiese; & li loro stati & dominij sono ancora sottoposti ad altre pene: Anzi che non restituendo il tutto in pristino, le pene sudette contro loro sono aggravate, ne possono esser assoluti, se non revocate tali leggi, & restituito ogni cosa seguita per virtù di quelle, nello stato di prima.


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Historia particolare delle cose passate tra il Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia
di Paolo Sarpi
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