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      Il Senato intese le difficoltà promosse dal Pont. deliberò conferire il tutto con li Consultori suoi in jure, che erano Erasmo Gratiani da Udine, & Marc-Antonio Pellegrini Padovano Cavallieri, & famosi Giureconsulti di questo secolo, come le opere loro, che sono in luce, al mondo manifestano: & per haver appresso a questi, un Consultore perito della Theologia & cognitione Canonica, condusse al suo servitio F. Paulo di Venetia dell'ordine de Servi. Con questi trè, & colli dottori principali dello stùdio di Padova, & con altri della città di Venetia, & dal Dominio, conosciuti di buona coscientia, & dottrina eminente, consigliò per rispondere al Pontefice quello, che fosse conveniente: deliberò anco di consultare le istesse controversie vertenti, con celebri Dottori d'Italia, & d'altri luoghi d'Europa per risolvere secondo il parer loro le difficoltà, che di nuovo fossero occorse: & in breve tempo hebbe consigli di eccellenti Giuriconsulti Italiani non soggetti al Dominio Veneto, & in particolare da Giacomo Menocchio Presidente di Milano, huomo della qualità, che le attioni sue honoratissime in difender l'auttorità delli Magistrati, & le opere, che perpetuamente viveranno chiaramente dimostrano. Mà in progresso hebbe anco in scrittura, consigli di celebri dottori di Francia, & Spagna, quali procedendo per diverse vie, tutti però mòstravano evidentemente che le controversie promosse dal Pont. erano di cosa temporale, dove l'autorità Pontificia non si estende; & però era stato lecito alla Rep. statuir secondo che li rispetti del suo governo comportavano: furono anche mandati essemplari delle leggi di quasi tutti li regni & dominij Christiani dove sono statuite, & osservate leggi dell'istessa forma, le quali anco poi in diverse scritture uscite a favore delle ragioni publiche sono state registrate o nominate: mà per quello si poteva al presente, (intesi li pareri de' suoi dottori) rispose il Senato sotto il dì 28. Gennaro in sostanza; Che con gran dolore, & maraviglia haveva inteso dalle lettere di sua Santità, che le leggi della Repub. osservate felicemente per tanti secoli, nò poste in dubio d'alcuno delli precessori di sua Beatitudine, (quali rivocare, sarebbe rivoltare li fondamenti del governo) si riprendessero come contrarie all'autorità della Sede Apostolica, & quelli che le hanno costituite, huomini di eccellente pietà & benemeriti della sede Apostol. che sono in cielo, fossero notati per violatori della libertà Ecclesiastica, che secondo l'ammonitione della Santità sua hà essaminato, & fatto essaminare le sue leggi, & vecchie & nuove, ne hà trovato in quelle, cosa che non habbia potuto per l'autorità di supremo Prencipe statuire, o che offenda l'autorità Pontificale essendo che al secolare appartiene, avvertire che sorte di compagnie s'introducano nelle città, & che non siano fatti edificij, che possano in qualunque tempo esser dannosi alla sicurtà publica; massime che se bene il Dominio abonda di chiese, & luoghi pij al pari d'ogn'altro, non di meno quando è stato conveniente non si è mancato di dar licenza di fabbricare, aiutando anco le opere con publica liberalità & munificenza: & che nella legge del non alienar beni laici in perpetuo ad Ecclesiastici havendo disposto di cose mere temporali, non è fatto cosa alcuna contra li Canoni.


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Historia particolare delle cose passate tra il Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 236

   





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