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      Fra i moderni cronologisti alcuni dei più autorevoli, quali Scaligero e Petavio, hanno optato per la durata di 49 anni.
      Non mancano però obbiezioni anche a tale opinione, la quale non si accorda bene col testo della legge: questa troppo chiaramente indica il periodo di 50 anni. Che nella mente del legislatore la durata dovesse essere di 50 anni e non di 49 si può argomentare ancora da ciò, che nei versetti 11-12 nel capo XXV del Levitico egli ha creduto necessario di prescrivere il riposo della terra per l'anno del Giubileo. Cosa che sarebbe stata affatto inutile nel caso dei 49 anni, perchè non poteva ignorare quel legislatore, che in tal caso l'anno del Giubileo si confondeva con un anno Sabbatico, e non occorreva fare speciale prescrizione del riposo della terra.
      119. Qualunque delle due ipotesi (dei 50 e dei 49 anni) si voglia preferire, non si può riuscire ad una interpretazione soddisfacente. La causa sta in ciò, che nel capitolo XXV del Levitico sono stati combinati insieme due sistemi di prescrizioni non solo differenti, ma anche inconciliabili fra di loro: il sistema settenario dell'anno Sabbatico, e il sistema quinquagesimale del Giubileo. Questi due sistemi non possono considerarsi come formanti parte di una medesima legislazione; essi hanno diversa origine, e probabilmente furono immaginati da diverse persone in diversi tempi. La loro incompatibilità ci dà il diritto di prevedere, che se l'un sistema è stato messo in pratica ad una certa epoca, l'altro non ha potuto farsi strada contemporaneamente, ed ha dovuto rimanere allo stato di progetto.


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Scritti sulla storia della astronomia antica
Tomo I
di Giovanni Virginio Schiaparelli
pagine 604

   





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