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      Siccome le città erano state erette in corporazioni per metterle in istato di difendersi, lo stesso atto che loro aveva permesso di fortificarsi permetteva ancora di agguerrire le loro milizie. Nè fu solamente per le guerre pubbliche dell'impero che facessero uso di questo stabilimento militare, ma riclamarono per sè medesime il diritto di cui erano in possesso i conti, i marchesi, i prelati e perfino i signori de' castelli, di vendicare coll'armi proprie le proprie ingiurie. Nel sistema feudale i tribunali terminavano le liti con una specie d'arbitramento: quando l'offesa era riconosciuta, dichiaravano quale era il legittimo compenso, coll'offerta del quale le due parti dovevano rinunciare al loro odio, alla loro faida; ma essi non obbligavano a dare o a ricevere il compenso. Quando il diritto era dubbioso, invitavano le parti a terminare la contesa col duello, in cui il giudizio di Dio facevasi palese come in una guerra sostenuta da tutte le forze dei due rivali, ma con minore effusione di sangue e con minor danno. In somma tutta la legislazione fondavasi sopra il diritto della naturale difesa, e su quello di farsi giustizia da sè medesimo; essendo autorizzato ogni membro dell'impero a rifiutare un giudice parziale e ad appellarsi al suo buon diritto, alla sua spada(422). Le prime guerre fatte dalle città le une contro le altre, o contro i marchesi ed i conti che volevano opprimerle, non furono dunque risguardate quali atti di ribellione, ma come atti legittimi di giustizia o di naturale difesa conformi ai diritti degli altri membri dell'impero.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo I
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1817 pagine 281

   





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