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      L'imperatore cedeva col trattato di Costanza alle città senza eccezione tutti i diritti di suprema signoria ch'egli possedeva nell'interno delle loro mura. Loro cedeva ugualmente nel rispettivo distretto tutti i diritti signorili ch'esse avevano acquistato coll'uso o colla prescrizione; e nominatamente accordava loro il diritto di levare armate, fortificare le città e di esercitare nel loro circondario ogni giurisdizione civile e criminale.
      Quando si facesse luogo a contestazioni intorno ai diritti regali riclamati dai comuni in virtù d'una prescrizione, si convenne che il vescovo d'ogni città avrebbe l'autorità di nominare gli arbitri da scegliersi tra i cittadini e gli abitanti del distretto, scevri da parzialità tanto per l'imperatore che per la città. E qualora questi arbitri non credessero di poter sentenziare intorno alle controverse pretese portate al loro giudizio, venivano autorizzati a mutare le prestazioni contestate contro l'annuo censo di due mila marche d'argento, che, volendolo l'equità, potrebb'essere dall'imperatore ridotto a minor somma.
      Furono annullate tutte le infeudazioni fatte dopo la guerra in pregiudizio delle città, e restituite senza frutti e danni tutte le possessioni apprese. Prometteva l'imperatore di non soggiornare troppo lungamente in una città o nel suo territorio, onde non arrecarle pregiudizio; ed acconsentì che le città conservassero la loro confederazione e la rinnovassero a loro beneplacito.
      D'altra parte furono conservate alcune prerogative all'Impero ancora nell'interno delle nuove repubbliche.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo II
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1819 pagine 316

   





Costanza Impero