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      In conseguenza propose di non più considerare, rispetto ai membri del consiglio, se dovevano essere rieletti, ma se avevano meritato di essere esclusi da un corpo di cui facevano parte; corpo risguardato come la scelta della nazione, e che da lungo tempo trovavasi in pieno possesso della sovranità. Un così fatto giudizio sui diritti politici dei primi uomini dello stato, non poteva attribuirsi, soggiungeva il Gradenigo, che al primo tribunale dello stato, alla quarantia. In conseguenza il doge domandò che la lista del maggior consiglio degli ultimi quattro anni venisse sottomessa al tribunale della quarantia; che i giudici, uno dopo l'altro, ballottassero i nomi di ogni cittadino iscritto su queste liste, e che chiunque, di quaranta suffragi, ne avesse dodici favorevoli, fosse ritenuto membro del maggiore consiglio. Per altro il doge dichiarò non essere sua intenzione di chiudere affatto agli altri cittadini l'ingresso al maggior consiglio; per lasciare ai quali, secondo diceva egli, quel medesimo accesso a questo corpo sovrano che avevano avuto finora, propose che dal maggior consiglio si nominassero tre elettori, incaricati di fare un elenco suppletorio di altri cittadini, limitato al numero che verrebbe determinato dal doge nel suo piccolo consiglio; il quale elenco, siccome il precedente, doveva sottoporsi ai suffragi della quarantia; bastando pure ai nuovi eleggibili d'avere, come i primi, soltanto dodici voti dei quaranta298.
      Fin qui tale decreto non pareva avere altro scopo che quello di deferire il diritto d'elezione alla quarantia criminale, non essendo apertamente enunciata l'istituzione posta in suo arbitrio d'una nobiltà ereditaria esclusivamente sovrana.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo IV
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1817 pagine 288

   





Gradenigo