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      In fatti il popolo non ne conobbe subito le conseguenze, nè s'avvide che il rinnovamento del maggior consiglio che si fece nel susseguente anno colle stesse norme, trovavasi ridotto ad una vana formalità: perciocchè la quarantia raffermò tre anni di seguito que' medesimi ch'ella aveva eletti la prima volta. I tre elettori nominati ogni anno dal maggior consiglio per formare la lista degli altri cittadini eleggibili (questo era il vocabolo adoperato dalla legge) seguivano lo stesso principio aristocratico, e soltanto prendevansi cura di supplire alle vacanze prodotte dalla morte di alcuni membri. Un decreto del 1298, richiamando quello ch'era stato proposto del 1286, ordinava agli elettori di non presentare se non individui che avessero già seduto nel maggior consiglio, o i di cui maggiori ne fossero stati membri; nel 1300, fu più espressamente vietata l'ammissione di uomini nuovi; nel 1315, nel consiglio della quarantia, fu aperto un libro nel quale tutti coloro che avessero le qualità richieste per essere eleggibili, dovevano, giunti che fossero ai diciott'anni, farsi iscrivere dai notari del consiglio, affinchè gli elettori avessero sott'occhio tutti coloro ch'era loro permesso di presentare; l'anno 1319 queste iscrizioni vennero sottomesse all'ispezione degli avogadori di comune, obbligati di verificare, nel termine di un mese col mezzo di una procedura inquisitoriale, se la persona iscritta aveva tutte le richieste qualità; e finalmente nello stesso anno con un decreto che perfezionò il sistema aristocratico, vennero soppressi i tre elettori annuali, abolito il rinnovamento periodico del maggior consiglio, che ritenevasi eseguito nella festa di san Michele; ed ammessi a farsi iscrivere di pieno diritto nel libro d'oro quelli che in età di venticinque anni avessero i necessarj requisiti per essere accettati, senza la formalità di nuova elezione, nel maggior consiglio.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo IV
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1817 pagine 288

   





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