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      La denuncia doveva ritenersi come provata quando fosse appoggiata a sei testimonj; il diritto di esaminare questi testimonj, e di giudicare intorno alla loro credibilità veniva esclusivamente attribuito ai capitani di parte ed ai consoli delle arti; finalmente il cittadino una sola volta condannato ad un'ammenda, s'intenderebbe per sempre escluso da ogni pubblico ufficio482.
      Poco dopo la pubblicazione di tale legge, si sparse voce in Firenze che i capitani di parte avevano fatta una lista di settanta cittadini che volevano accusare. I primi che trassero in giudizio erano effettivamente Ghibellini, ma tutta la città fu spaventata dalle forme tenute dal nuovo tribunale nel fare il loro processo, siccome quelle che attentavano ai diritti ed all'esistenza di tutti483. I Guelfi più zelanti pretendevano di voler salvare con tanto rigore la minacciata libertà; ma tutti gli altri cittadini chiedevano che si modificasse la legge. Dopo calde dispute si convenne di mutare non la legge ma la magistratura di parte guelfa, onde renderla più popolare. Furonvi introdotti due nuovi cittadini, rendendo accessibili a tutti i nobili le due piazze per lo innanzi riservate a due cavalieri, e quando i capitani di parte avessero con due terzi dei suffragi dichiarato ghibellino un cittadino, era loro ingiunto di ammonirlo a non accettare impiego sotto pena d'essere accusato. In tal modo le persone sospette si allontanarono dalle cariche senza assoggettarle ad una pena484; ma una classe di malcontenti, detti gli ammoniti, venne in alcun modo esclusa dai diritti di cittadinanza.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo VI
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1818 pagine 301

   





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