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      Or rendendosi necessario che tanto il potere giudiziario, quanto le Autorità di Polizia siano munite di quella maggior forza, che i bisogni del momento, e l'importanza dell'ufficio loro richieggono, Sua Maesta' ha ordinato, che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti Leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme che si pubblicano contemporaneamente alla presente coll'altra Notificazione in data d'oggi, n.° 5901-499.
      Oltre alle azioni contrarie all'ordine e alla tranquillità, che sono contemplate dalla parte I e II del Codice penale, altre pur v'hanno, che, per sè stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente. In tal caso è, e fu sempre dovere della Polizia d'intervenire, o prevenendo simili azioni, o reprimendole.
      Per porgerle i mezzi necessarj all'adempimento di questo suo ufficio, e guarentirla dalla taccia di atti arbitrarj, si notificano a sensi della Sovrana Risoluzione 13 febbrajo 1848 le seguenti disposizioni:
      Ogni qual volta un'azione per sè stessa innocua, a cagione d'esempio, il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l'applaudire o il fischiare certi passi di un'azione drammatica o mimica, l'affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione politica, contraria al vigente ordine legale, l'Autorità politica della Provincia ne pronuncia il divieto.


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Cronaca della rivoluzione di Milano
di Leone Tettoni
Editore Wilmant Milano
1848 pagine 255

   





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